(Ex art. 5 commi 2 e 3 della legge 431/98 e art. 3 del D.M.
5.03.1999)
1. L’Accordo riguarda gli iscritti a qualsiasi titolo alle
università di Pisa dimoranti nel territorio del Comune di Pisa e, nell’ambito
della Provincia di Pisa, anche nei Comuni limitrofi di Vecchiano, S. Giuliano e
Cascina.
2. Il contratto di locazione deve riguardare l’intero
appartamento. E’ vietata qualsiasi forma di locazione parziale dell’alloggio
e/o posto letto.
3. Gli alloggi, che sono locati in attuazione del presente
accordo, devono avere i requisiti
di abitabilità previsti dal Regolamento Edilizio comunale.
4. Il canone di locazione viene definito sulla base della Parte
Seconda del Capitolo I dell’Accordo Territoriale di cui il presente Capitolo è
parte integrante e sulla base dei punti qui sotto concordati. Il canone deve
essere corrisposto in via solidale tra tutti i conduttori, che potranno esclusivamente
tra loro suddividere pro quota l’importo complessivo.
5. La durata dei contratti è da 6 a 36 mesi. Per contratti di
durata inferiore a 3 anni il canone di cui al punto 4, in seguito alla minore
durata, viene decurtato nella seguente misura: per la stipula di contratti di
durata da 6 a 18 mesi: ridotto del 10%.
6. Se l’alloggio è ammobiliato, con arredamento idoneo all’uso e
funzionante;
7. In caso di recesso di uno o più conduttori firmatari, in
presenza di almeno uno degli iniziali conduttori, è ammesso il subentro di
altro studente nella locazione. Il subentro dovrà essere comunicato al locatore
per scritto da parte del conduttore/i iniziali e di quello subentrante, che
dovrà dichiarare di accettare solidalmente e integralmente le clausole
contrattuali ed in particolare la durata concordata inizialmente. L’atto di
subentro nel contratto deve essere registrato con addebito dell’imposta fissa
di registro
a carico dello studente che rilascia l’immobile e dello studente
subentrante in misura del 50% cadauno. Indipendentemente dai gravi motivi è
concesso al conduttore/i di recedere dal contratto, dandone preavviso almeno un
mese prima. Qualora tutti gli originali conduttori fossero sostituiti dai
subentranti, questi ultimi dovranno stipulare un nuovo contratto; in caso
contrario il contratto si intenderà risolto ipso jure, salvo il pagamento della
indennità di occupazione sino all’effettivo rilascio dell’alloggio.
-Nella cucina: un tavolo e sedie, mobile con stoviglie,
frigorifero, lavabiancheria, cucina
economica; nelle camere, per ogni studente, sia presente almeno un
letto con comodino (o mobile con analoghe funzioni), un armadio, una scrivania
con sedie, una libreria e una lampada da tavolo; ed inoltre: un divano e/o due
poltrone, un apparecchio televisivo, una lavastoviglie. In questo caso si
applica una maggiorazione del 20%;
-qualora nell’alloggio non vi siano almeno 2 elementi tra i
seguenti: un divano e/o due
poltrone, apparecchio televisivo, lavastoviglie si applica solo la
maggiorazione del 15%;
-qualora manchino tutti 3 questi elementi, si applica solo la
maggiorazione del 10%. Se mancano gli arredi fondamentali non si applica
nessuna maggiorazione.
8. Sono a carico del conduttore/studente le spese condominiali e
dei servizi secondo quanto previsto dall’art. 9 della legge 392/78.
In considerazione della prassi e degli usi locali per cui spesso i
contratti di fornitura di acqua, luce e gas rimangono intestati al locatore e
si è in presenza di frequenti scambi tra i conduttori/studenti, può essere
inserita nel contratto la clausola che prevede il pagamento delle spese condominiali
e dei servizi con una quota mensile forfettaria pari ad 1/12 delle spese
annuali pagate nell’anno precedente per tali oneri accessori, salvo conguaglio
a fine esercizio. Sono a carico del conduttore anche la Tarsu, la spesa del
telefono intestato al locatore e l’eventuale canone televisivo. Il conduttore
deve obbligatoriamente provvedere agli adempimenti previsti a suo carico dal
D.P.R. 412/93, pena il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata
manutenzione dell’impianto autonomo di riscaldamento. Il deposito cauzionale
può essere sostituito, se il conduttore è d’accordo, con altra garanzia
concordata tra le parti compresa una fidejussione bancaria, assicurativa o di
terzi che dovrà scadere 3 mesi dopo la scadenza del contratto a garanzia dell’esatto
pagamento del canone, delle spese condominiali e delle utenze al conduttore ripetibili,
anche in caso di subentro di un altro studente.
9. La Commissione di Conciliazione Stragiudiziale è costituita da
2 componenti scelti tra gli appartenenti alle Organizzazioni dei proprietari e
degli inquilini o da un rappresentante delle Associazioni studentesche
firmatarie dell’Accordo, ed è coordinata
dall’Assessore alle politiche abitative del Comune o, in caso di
un suo impedimento, da un suo delegato.
10. L’Azienda per il D.S.U. e l’Università hanno la possibilità di
assumere in locazione, in qualità di conduttori, uno o più alloggi da assegnare
a studenti, rispettando i criteri previsti dal presente accordo. Entro 90
giorni dalla stipula del presente Accordo, i firmatari si incontreranno per valutare
le possibilità di una estensione dell’Accordo stesso, in relazione a tipologie di
rapporti di locazione riguardanti gli studenti universitari, attualmente in
esso non contemplate.
11. I contratti di locazione stipulati sulla base dei criteri
contenuti nel presente capitolo
possono essere stipulati esclusivamente utilizzando il Contratto
Tipo di cui all’ allegato
E che forma parte integrante del presente Accordo*
• L’Unione Inquilini ed il SICET, dopo la parola “Accordo”,
aggiungono: escludendo,
per gli studenti universitari fuori sede, qualsiasi altro tipo di
contratto previsto dalla Legge 431/98.
VANTAGGI PER I PROPRIETARI
• Il 40,5 % del reddito derivato dall’ affitto viene detratto dall’
IRPEF
• La tassa di registrazione viene ridotta del 30%
• Esenzione dal pagamento ICI
VANTAGGI PER GLI INQUILINI
• Il canone di affitto è inferiore del 30-50% rispetto a quello di
libero mercato
• Tassa di registrazione ridotta del 30%
• Maggiori garanzie contrattuali
DETERMINAZIONE
CANONE LOCAZIONE DEI CONTRATTI CONCORDATI PER STUDENTI
UNIVERSITARI
1. Il Canone di Locazione degli immobili è determinato, secondo le
disposizioni contenute negli articoli successivi, in base ai seguenti elementi:
– Ubicazione sul territorio;
– Classificazione per caratteristiche;
– Superficie;
– Dotazione di mobilio;
–
Zona di pregio
Lungarno Simonelli, Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, Lungarno
Buozzi, Via delle Piagge fino alla Chiesa di S. Michele; Lungarno Sonnino,
Lungarno Gambacorti, Lungarno Galilei, Lungarno Fibonacci Centro Centro
storico, via Bonanno (fra le mura e la ferrovia), Porta a Lucca (fra via di
Gello e la ferrovia PI-LU, Tirrenia Semicentro Pratale, Don Bosco, San Michele,
Porta a Lucca (tra via di Gello e le mura urbane), via A.Pisano (tra la
ferrovia ad est e l’ Aurelia ad ovest) p.ta a Mare (tra le mura urbane ed il
canale dei Navicelli), la Vettola (tra la superstrada a nord e l’ autostrada a
sud ovest), Marina di Pisa Periferia Cisanello, San Biagio, i Passi, Gagno,
P.ta Nuova, Campaldo, Barbaricina, Cep, S. Giusto, S. Marco, S. Ermete,
Putignano, Riglione, La Cella, Oratoio, Ospedaletto, Calabrone Agricola Tutta
la zona agricola a sud della ferrovia PI-FI
UBICAZIONE SUL TERRITORIO E ZONIZZAZIONE
CLASSIFICAZIONE PER CARATTERISTICHE
Gli immobili sono classificati in base alle caratteristiche sotto
indicate, di Tipo A, B,C:
Unità Immobiliare di TIPO A
E’ classificato di TIPO A l’immobile che, oltre alle
caratteristiche stabilite per quello di tipo B, è stato edificato o completamente
ristrutturato, ai sensi del regolamento edilizio, negli ultimi 10 anni e che
possiedono almeno 2 delle seguenti caratteristiche:
a) rifiniture di particolare pregio;
b) dotazione di doppi servizi igienici, con secondo servizio
dotato di almeno 3 elementi
(per appartamento con superficie superiore a 80 mq.);
c) presenza di sistemi di condizionamento d’aria;
d) dotazione di spazi esterni ad uso esclusivo (garage, terrazze,
logge, cantine ecc.) di
superficie utile complessiva superiore al 15% della superficie
utile dell’unità immobiliare della quale sono pertinenze;
e) dotazione di spazi per uso parcheggio con effettiva
disponibilità;
Zone Tipo A Tipo B Tipo
C
1 – Pregio 7,08—5,73 6,35—5,16
5,68—4,44
2 – Centro 5,16—4,18
4,60—3,77
4,18—3,46
3 – Semicentro 4,91—3,98 4,39—3,62 3,98—3,20
4 – Periferia 4,34—3,51 3,93—3,20 3,51—2,94
f) dotazione di giardini ad uso esclusivo di superficie superiore
al 30% della superficie
utile dell’unità immobiliare.
Unità Immobiliare di TIPO B
a) riscaldamento efficiente e a norma e/o consentito dalle leggi
vigenti;
b) servizio igienico posto all’interno dell’alloggio, con almeno 4
elementi sanitari,
fornito di finestra o areazione forzata;
c) impianto idrico idoneo ed efficiente;
d) impianto elettrico a norma e/o consentito dalle leggi vigenti;
e) ascensore (solo per unità immobiliari poste oltre il (secondo)
terzo piano fuori
terra, in immobile con oltre 3 piani fuori terra);
f) ambienti a norma secondo le leggi vigenti e i regolamenti
igienico sanitari;
g) infissi ed affissi efficienti.
Unità Immobiliari di TIPO C
a) servizio igienico posto all’interno dell’alloggio, con almeno 2
elementi sanitari,
fornito di finestra o areazione forzata;
b) impianto idrico idoneo ed efficiente;
c) impianto elettrico a norma di legge
3. Qualora l’alloggio sia dotato di un solo servizio igienico con
meno di 2 elementi
sanitari oppure sia posto all’esterno dell’alloggio, ovvero agli
alloggi dichiarati antigienici
dalle competenti autorità per il calcolo del Canone si applica un
abbattimento
del 50% sui valori minimi
CANONE MENSILE AL MQ PER ZONA E TIPOLOGIA DI IMMOBILE (Canone a
mq) Calcolato sulla base dell’ Accordo Territoriale Pisano del 25/09/1999; il
valore risultante deve essere incrementato delle variazioni ISTAT.
Anno Aumenti ISTAT
2000 2,70%
2001 2,70%
2002 2,50%
2003 2,50%
2004 2,10%
2005 1,80%
2006 2,10%
2007 1,60%
Totale 18,00%
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