Rigassificatori, Brindisi chiama Livorno e Pisa


Il TAR per la Toscana, con Sentenza n°1870 depositata il 30 luglio 2008, ha annullato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23/02/2006
con il quale veniva autorizzata la realizzazione di un terminale di
rigassificazione di gas naturale liquefatto localizzato in mare, dodici
miglia al largo del tratto del litorale toscano compreso tra Livorno e
Marina di Pisa. Con tale pronuncia il citato TAR ha tra gli altri,
fissato i seguenti punti:

1. “La Convenzione di Aarhus del 25
giugno 1998, ratificata in Italia con legge n. 108/01, all’art. 6
stabilisce, con disposizione immediatamente precettiva, che ogni
decisione relativa ad una serie di attività suscettibili di produrre
effetti pregiudizievoli sull’ambiente e dettagliatamente elencate, fra
cui quelle relative alle attività di gassificazione e liquefazione di
gas, sia preceduta nella fase iniziale del processo decisionale da un
informazione adeguata, tempestiva ed efficace del pubblico interessato”.

2.
“Il legislatore nazionale ha dato attuazione alla Direttiva 96/82/CE
mediante il D.Lgs. n. 334/99 che all’art. 23 richiede la consultazione
delle popolazioni interessate nei casi di elaborazione di progetti
relativi a nuovi stabilimenti in cui siano presenti sostanze
pericolose, ovvero, per quanto qui interessa, di creazione di nuovi
insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti”.

3.
“il fatto che tale norma rimetta all’autorità competente
l’individuazione delle modalità per la espressione del parere è
chiaramente sintomatico, ad avviso del collegio, della non perfetta
sovrapponibilità delle valutazioni relative all’impatto ambientale e di
quelle relative alla immediata pericolosità dell’opera per l’uomo,
oltre che per l’ambiente, giacché, in caso contrario, sarebbe stato
sufficiente rinviare per le modalità procedimentali alle disposizioni
vigenti in tema di VIA;
il dato lessicale (“consultazione della
popolazione”), unitamente alla possibilità di aprire la conferenza di
servizi ai rappresentanti delle imprese, dei lavoratori, della società
civile, indica d’altro canto l’esigenza che l’amministrazione si faccia
portatrice di un ruolo di promozione del coinvolgimento consapevole del
pubblico inteso nella sua dimensione collettiva, o comunque nella sua
articolazione in categorie esponenziali, piuttosto che delle iniziative
isolate di singoli cittadini.
In ragione della specificità delle
esigenze tutelate, l’art. 23 in esame deve essere pertanto letto nel
senso che le amministrazioni procedenti sono onerate di sollecitare la
partecipazione popolare sul particolare tema della prevenzione degli
incidenti, previa comunicazione delle informazioni sulle misure di
sicurezza da adottare, attraverso forme efficaci di coinvolgimento
collettivo; le forme della partecipazione debbono inoltre tenere conto
della complessità delle questioni tecniche da esaminare e della
eventualità che gli interessati debbano rivolgersi ad esperti anche
solo per essere in condizione di apprezzare i margini di rischio legati
all’intervento, e formarsi in proposito un’opinione seria e
documentata, con i tempi minimi che ciò comporta.
Se, pertanto, la
mancata predeterminazione delle modalità di raccolta dei pareri è il
mezzo per calibrare la partecipazione sulle esigenze del caso concreto,
a fronte del progetto di un’opera come quella di un rigassificatore
“offshore”, connotata da forti implicazioni sul piano dell’impatto
ambientale e della sicurezza, la pubblicazione in fase di VIA
dell’annuncio di avvenuta comunicazione – strumento di conoscibilità e
non di conoscenza degli elementi essenziali del progetto – ed il breve
termine di trenta giorni per le osservazioni non assolvono
adeguatamente al compito di mettere la popolazione in grado di
pronunciarsi in maniera consapevole, con la conseguenza che il parere
delle popolazioni interessate sulla realizzazione di impianti
pericolosi non può in nessun caso considerarsi assorbito, stante anche
la evidenziata diversità dell’oggetto, dagli adempimenti richiesti
dall’art. 6 l. 349/86 (attuazione legislativa delle direttive
comunitarie in materia di impatto ambientale)”…

Nessuna di tali
prescrizioni normative, per come correttamente interpretate dal TAR
della Toscana, è stata osservata nel caso del rigassificatore della
Brindisi LNG.

Non risulta infatti che si sia proceduto alla
regolamentazione – prescritta come obbligatoria dalla stessa norma –
delle modalità di consultazione della popolazione; disciplina che
secondo la pronuncia del TAR per la Toscana, deve stabilire la previa
comunicazione dell’informazione sulle misure di sicurezza da adottare,
deve fissare forme efficaci di coinvolgimento collettivo dei cittadini
e deve tenere conto della complessità delle questioni tecniche da
affrontare stabilendo tempi minimi certo ben più ampi dei 30 giorni
previsti nella normativa di VIA in generale e quindi in casi diversi da
quello disciplinato per i rigassificatori (art.23 del D.Lgs. n.
334/99).

Ma c’è di più: il Ministero dell’Interno, con nota del
Dirigente superiore del Dipartimento dei Vigili del Fuoco (allegata
agli atti della Conferenza dei Servizi svoltasi presso il Ministero
dello Sviluppo Economico il 22 marzo 2007), richiamava l’attenzione del
Ministero dell’Ambiente sul contenuto del citato art. 23 del D Lgs
334/99 ritenendo necessario che il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare provveda a definire il procedimento
consultivo in argomento, individuando in maniera univoca e puntuale
competenze, modalità, raccordo con altre procedure, tempi e sedi.
Quanto
sopra, in risposta alle legittime aspettative dei cittadini, soggetti
attivi del procedimento ed al fine di evitare difficoltà e difformità
nell’esercizio di un diritto espressamente riconosciuto dalla normativa
nazionale emanata in recepimento di una direttiva comunitaria».

Sulla
base delle considerazioni che precedono, le nostre Associazioni
rilevano che nel caso del rigassificatore di Brindisi le
Amministrazioni locali e la Regione Puglia con decisioni unanimi dei
rispettivi organi consiliari (Consigli comunale e provinciale e
Consiglio Regionale) hanno espresso la loro netta opposizione
all’impianto e che la consultazione delle popolazioni interessate –
nelle more della regolamentazione – dovrebbe perciò ragionevolmente
avvenire mediante la presa d’atto di tali scelte le quali non
potrebbero mai essere messe in discussione o superate, in termini di
valore giuridico e democratico, dall’esito di qualsiasi altra forma di
consultazione (inchiesta pubblica o pareri espressi in sede di
Conferenze di Servizi) che non consista nella diretta opinione espressa
dai cittadini in un referendum popolare indetto con tutte le necessarie
garanzie.

Le stesse associazioni richiamano l’attenzione delle
competenti autorità sulla inammissibilità di procedere, nel caso del
rigassificatore di Brindisi, alla consultazione delle popolazioni
interessate disapplicando la suindicata disciplina specificatamente
prevista dal suindicato art.23 del D.Lgs. n.334/99.

Italia Nostra, Legambiente, WWF, Fondazione “Dott. Antonio Di Giulio”, Fondazione “Prof. Franco Rubino”, A.I.C.S., ARCI, Forum ambiente salute e sviluppo, Medicina Democratica, Lipu,
Comitato per la Tutela dell’Ambiente e della Salute del Cittadino,
Comitato cittadino “Mo’ Basta!”, Comitato Brindisi Porta d’Oriente.

tratto da http://www.brundisium.net

ottobre 2008

(senzasoste

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