Il governo, incapace di sviluppare politiche abitative adeguate, ha deciso di prorogare il termine di sospensione dell’esecuzione degli sfratti al 30 giugno 2009. Il provvedimento è stato adottato attraverso l’inserimento dello stesso in apposito decreto legge sulle infrastrutture. Non sono arrivate risposte al forte disagio abitativo esistente nel paese. L’emergenza riguarda città grandi e piccole e le risorse non bastano. L’edilizia pubblica è ferma e non ci sono segni di cambiamento.
Contrastanti le reazioni: se Roberto Tricarico, presidente della Consulta Casa dell’Anci (l’Associazione nazionale comuni italiani) parla di misura opportuna in un paese come l’Italia per il quale “la casa è una delle emergenze” da affrontare, per Luigi Pallotta, segretario generale del Sunia (Sindacato nazionale unitario inquilini ed assegnatari) la proroga è “parziale e peggiorativa” e non risolve il vero problema, ossia quello di restituire ai Comuni i finanziamenti e inserire le morosità tra le emergenze sociali delle famiglie. “E’ molto grave restringere la proroga alle grandi aree metropolitane, quando tra i Comuni oggi esclusi se ne contano moltissimi con altissima tensione abitativa” ha spiegato Pallotta, sottolineando come il provvedimento sarebbe “monco” e rischi di essere “inconcludente” se il Governo non ripristinerà i finanziamenti ai Comuni per mettere a disposizione alloggi a famiglie che “tra otto mesi, scaduta la proroga, si troveranno nelle identiche condizioni”.
Art. 3 (Disposizioni in materia di disagio abitativo)
1. Al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dall’articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, già sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell’articolo 22-ter del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ulteriormente differita al 30 giugno 2009, limitatamente ai comuni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148.
2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 nonché i benefici fiscali di cui all’articolo 2 della medesima legge.
3. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutate in 1 milione euro per l’anno 2009 e in 2 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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