Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL sulla sicurezza

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori
, è il titolo del Decreto-Legge n°11 del 23 Febbraio 2009. Gli argomenti trattati: al Capo I vi sono le "Disposizioni in materia di violenza sessuale", ove l’articolo 5 modifica l’esecuzione dell’espulsione, affermando che dopo il primo perido di trattenimento nel Cie (60 giorni), "il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del
trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora
persistano le condizioni di cui al
periodo precedente, il questore può chiedere al giudice una ulteriore
proroga di sessanta giorni." In breve, per un massimo di 180 giorni si potrà detenere una persona in un centro.

All’articolo 6 è descritto il
"Piano straordinario di controllo del territorio", quello che prevede le ronde (non armate!) "al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano
arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale". Le associazioni per le ronde, chiamiamole così, sono tenute all’iscrizione in un albo del prefetto e si legge che "tra le associazioni iscritte nell’elenco […] i sindaci si avvalgono, in via prioritaria,
di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell’ordine, alle Forze armate e agli
altri Corpi dello Stato".

Eccellente esempio di volontarismo… Iniziamo a rabbrividire dall’esplicito fascismo del decreto.

Al Capo II, "Disposizioni in materia di atti persecutori", troviamo le "misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori", ove l’articolo 7 inserisce lo stalking come reato punibile. Resta il fatto che il delitto è punito a querela della persona offesa. E siamo punto e a capo. Non è così semplice denunciare il proprio compagno(vedi per contesto economico, psicologico, fisico..), come nella maggior parte dei casi avviene. Il termine per la proposizione della querela è di sei
mesi, si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una
persona con disabilità.

Le forze dell’ordine, i
presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri
antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta (art.11). E’ inoltre istituito un numero verde presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità. Numerosi sono i centri antiviolenza in Italia dove molte donne lavorano o fanno volontariato per tenere attive linee telefoniche 24 ore su 24. Ma i soldi a loro non vengono dati.

Al Capo III vi è la copertura finanziaria, che non sarebbe male approfondire per capire da dove prendono i soldi per compiere il tutto.

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